Art. 14

In vigore dal 7 ott 2010
1.   Gli elementi seguenti sono determinati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2: a) le esatte categorie di informazioni oggetto di scambio automatico; b) la periodicità dello scambio automatico per ciascuna categoria di informazioni; c) le modalità pratiche di scambio automatico delle informazioni in questione. Uno Stato membro può astenersi dal partecipare allo scambio automatico di informazioni relativamente ad una o più di tali categorie quando la raccolta delle informazioni ai fini di tale scambio comporterebbe l’imposizione di nuovi obblighi ai debitori dell’IVA o di sproporzionati oneri amministrativi allo Stato membro. I risultati dello scambio automatico di informazioni per ciascuna categoria sono esaminati una volta all’anno dal comitato di cui all’, paragrafo 1, in modo da garantire che questo tipo di scambio abbia luogo solo quando rappresenta il mezzo più efficace per lo scambio delle informazioni. 2.   A decorrere dal 1o gennaio 2015 l’autorità competente di ogni Stato membro procede, in particolare, a uno scambio automatico di informazioni che consenta agli Stati membri di consumo di accertare se i soggetti passivi non stabiliti nel loro territorio dichiarano e pagano correttamente l’IVA dovuta per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione e i servizi per via elettronica, indipendentemente dal fatto che tali soggetti si avvalgano del regime speciale previsto dal titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE. Lo Stato membro di stabilimento informa lo Stato membro di consumo di eventuali discrepanze di cui venga a conoscenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:904:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Regolamento (UE) 2010/904 — Testo vigente | Portale Normativo