Art. 9
In vigore dal 7 ott 2010
1. Su richiesta dell’autorità richiedente l’autorità interpellata le trasmette, sotto forma di relazioni, di attestati e di qualsiasi altro documento, o di copie conformi o estratti degli stessi, tutte le informazioni pertinenti che si è procurata o di cui dispone, nonché i risultati delle indagini amministrative.
2. I documenti originali sono trasmessi soltanto ove ciò non sia vietato da disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità interpellata.
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