Art. 10

In vigore dal 7 ott 2010
L’autorità interpellata esegue le comunicazioni di informazioni di cui agli al più presto e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta. Tuttavia, se le informazioni di cui trattasi sono già in possesso dell’autorità interpellata, il termine è ridotto ad un periodo massimo di un mese.
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