Art. 6
In vigore dal 7 ott 2010
Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di assistenza che rende necessaria un’azione all’esterno della sua circoscrizione territoriale o della sua sfera funzionale, trasmette senza indugio la richiesta all’ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro e ne informa l’autorità richiedente. In tal caso il termine di cui all’ inizia a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di assistenza è stata trasmessa all’ufficio centrale di collegamento.
Storico versioni
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