Art. 1

In vigore dal 7 ott 2010
1.   Il presente regolamento stabilisce le condizioni secondo le quali le autorità competenti degli Stati membri preposte all’applicazione della legislazione relativa all’IVA devono collaborare tra loro e con la Commissione allo scopo di assicurare l’osservanza di tale legislazione. A tal fine esso definisce norme e procedure che consentono alle autorità competenti degli Stati membri di collaborare e di scambiare tra loro ogni informazione che possa consentire di accertare correttamente l’IVA, di verificarne la corretta applicazione, in particolare sulle transazioni intracomunitarie, e di lottare contro la frode all’IVA. Esso definisce in special modo le norme e le procedure che consentono agli Stati membri di raccogliere e scambiare per via elettronica le suddette informazioni. 2.   Il presente regolamento determina le condizioni alle quali le autorità di cui al paragrafo 1 forniscono assistenza nella protezione del gettito IVA in tutti gli Stati membri. 3.   Il presente regolamento fa salva l’applicazione negli Stati membri delle norme di mutua assistenza giudiziaria in materia penale. 4.   Il presente regolamento prevede altresì norme e procedure per lo scambio con mezzi elettronici di informazioni su servizi forniti per via elettronica conformemente al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6 della direttiva 2006/112/CE ed anche per eventuali altri scambi di informazioni e, per quanto riguarda i servizi coperti dal regime speciale, per i trasferimenti di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:904:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo