Art. 3

In vigore dal 7 ott 2010
Le autorità competenti sono le autorità a nome delle quali va applicato il presente regolamento, direttamente o mediante delega. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 1o dicembre 2010, l’autorità competente ai fini del presente regolamento e successivamente ne comunica senza indugio ogni eventuale cambiamento. La Commissione mette a disposizione degli altri Stati membri un elenco di tutte le autorità degli Stati membri e pubblica questa informazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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