Art. 2

In vigore dal 7 ott 2010
1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a)   «ufficio centrale di collegamento»: l’ufficio che è stato designato, a norma dell’, paragrafo 1, quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa; b)   «servizio di collegamento»: qualsiasi ufficio diverso dall’ufficio centrale di collegamento che è stato designato come tale dall’autorità competente ai sensi dell’, paragrafo 2, per procedere a scambi diretti di informazioni sulla base del presente regolamento; c)   «funzionario competente»: qualsiasi funzionario che può scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento ai sensi dell’, paragrafo 3; d)   «autorità richiedente»: l’ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che formula una richiesta di assistenza a nome dell’autorità competente; e)   «autorità interpellata»: l’ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che riceve una richiesta di assistenza a nome dell’autorità competente; f)   «operazioni intracomunitarie»: la fornitura intracomunitaria di beni o la prestazione intracomunitaria di servizi; g)   «fornitura intracomunitaria di beni»: una fornitura di beni che deve essere dichiarata nell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 262 della direttiva 2006/112/CE; h)   «prestazione intracomunitaria di servizi»: una prestazione di servizi che deve essere dichiarata nell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 262 della direttiva 2006/112/CE; i)   «acquisizione intracomunitaria di beni»: l’acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale, secondo l’ della direttiva 2006/112/CE; j)   «numero d’identificazione IVA»: il numero previsto dagli articoli 214, 215 e 216 della direttiva 2006/112/CE; k)   «indagine amministrativa»: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti da Stati membri nell’esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della legislazione sull’IVA; l)   «scambio automatico»: la comunicazione sistematica e senza preventiva richiesta di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro; m)   «scambio spontaneo»: la comunicazione non sistematica effettuata in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro; n)   «persona»: i) una persona fisica; ii) una persona giuridica; iii) dove la normativa vigente lo preveda, un’associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica; oppure iv) qualsiasi altra costruzione giuridica di qualunque natura e forma, dotata o meno di personalità giuridica, che effettua operazioni soggette all’IVA; o)   «accesso automatizzato»: possibilità di accesso immediato ad un sistema elettronico al fine di consultare alcune informazioni ivi contenute; p)   «con mezzi elettronici»: mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; q)   «Rete CCN/CSI»: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (in prosieguo il «CCN») e sull’interfaccia comune di sistema (in prosieguo il «CSI»), sviluppata dall’Unione per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità; r)   «controllo simultaneo»: il controllo coordinato della situazione tributaria di uno o più soggetti passivi collegati fra loro organizzato da almeno due Stati membri partecipanti che presentano interessi comuni o complementari. 2.   A decorrere dal 1o gennaio 2015 le definizioni di cui agli articoli 358, 358 bis e 369 bis della direttiva 2006/112/CE si applicano anche ai fini del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:904:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo