Art. 2
In vigore dal 7 ott 2010
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «ufficio centrale di collegamento»: l’ufficio che è stato designato, a norma dell’, paragrafo 1, quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;
b) «servizio di collegamento»: qualsiasi ufficio diverso dall’ufficio centrale di collegamento che è stato designato come tale dall’autorità competente ai sensi dell’, paragrafo 2, per procedere a scambi diretti di informazioni sulla base del presente regolamento;
c) «funzionario competente»: qualsiasi funzionario che può scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento ai sensi dell’, paragrafo 3;
d) «autorità richiedente»: l’ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che formula una richiesta di assistenza a nome dell’autorità competente;
e) «autorità interpellata»: l’ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o qualsiasi funzionario competente di uno Stato membro che riceve una richiesta di assistenza a nome dell’autorità competente;
f) «operazioni intracomunitarie»: la fornitura intracomunitaria di beni o la prestazione intracomunitaria di servizi;
g) «fornitura intracomunitaria di beni»: una fornitura di beni che deve essere dichiarata nell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 262 della direttiva 2006/112/CE;
h) «prestazione intracomunitaria di servizi»: una prestazione di servizi che deve essere dichiarata nell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 262 della direttiva 2006/112/CE;
i) «acquisizione intracomunitaria di beni»: l’acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale, secondo l’ della direttiva 2006/112/CE;
j) «numero d’identificazione IVA»: il numero previsto dagli articoli 214, 215 e 216 della direttiva 2006/112/CE;
k) «indagine amministrativa»: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti da Stati membri nell’esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della legislazione sull’IVA;
l) «scambio automatico»: la comunicazione sistematica e senza preventiva richiesta di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro;
m) «scambio spontaneo»: la comunicazione non sistematica effettuata in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro;
n) «persona»:
i)
una persona fisica;
ii)
una persona giuridica;
iii)
dove la normativa vigente lo preveda, un’associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica; oppure
iv)
qualsiasi altra costruzione giuridica di qualunque natura e forma, dotata o meno di personalità giuridica, che effettua operazioni soggette all’IVA;
o) «accesso automatizzato»: possibilità di accesso immediato ad un sistema elettronico al fine di consultare alcune informazioni ivi contenute;
p) «con mezzi elettronici»: mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
q) «Rete CCN/CSI»: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (in prosieguo il «CCN») e sull’interfaccia comune di sistema (in prosieguo il «CSI»), sviluppata dall’Unione per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità;
r) «controllo simultaneo»: il controllo coordinato della situazione tributaria di uno o più soggetti passivi collegati fra loro organizzato da almeno due Stati membri partecipanti che presentano interessi comuni o complementari.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2015 le definizioni di cui agli articoli 358, 358 bis e 369 bis della direttiva 2006/112/CE si applicano anche ai fini del presente regolamento.
Storico versioni
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