Art. 20

In vigore dal 7 ott 2010
1.   Le informazioni di cui all’ sono inserite immediatamente nel sistema elettronico. 2.   In deroga al paragrafo 1, le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), sono inserite nel sistema elettronico entro un mese a decorrere dalla fine del periodo cui tali informazioni si riferiscono. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, qualora delle informazioni siano da correggere o da aggiungere nel sistema elettronico a norma dell’, il loro inserimento deve aver luogo entro un mese a decorrere dal periodo nel quale le informazioni sono state raccolte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:904:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 20 Regolamento (UE) 2010/904 — Testo vigente | Portale Normativo