Art. 21

In vigore dal 7 ott 2010
1.   Ciascuno Stato membro accorda senza indugio all’autorità competente di ogni altro Stato membro un accesso automatico alle informazioni archiviate a norma dell’. 2.   Per quanto riguarda le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del suddetto articolo, sono accessibili almeno i seguenti dati: a) i numeri di identificazione IVA attribuiti dallo Stato membro che riceve le informazioni; b) il valore totale di tutte le forniture intracomunitarie di beni e il valore totale di tutte le prestazioni intracomunitarie di servizi a persone titolari di un numero d’identificazione IVA di cui alla lettera a) effettuate da tutti gli operatori identificati ai fini dell’IVA nello Stato membro che fornisce le informazioni; c) i numeri d’identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla lettera b); d) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui alla lettera b) effettuate da ognuna delle persone di cui alla lettera c) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero d’identificazione IVA di cui alla lettera a); e) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui alla lettera b) effettuate da ognuna delle persone di cui alla lettera c) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero d’identificazione IVA da un altro Stato membro, a condizione che: i) l’accesso riguardi un’indagine su un caso di sospetta frode; ii) l’accesso avvenga attraverso un funzionario di collegamento di Eurofisc di cui all’, paragrafo 1, che disponga di un’identificazione personale dell’utente per i sistemi elettronici che danno acceso alle informazioni in questione; e iii) l’accesso sia garantito unicamente durante l’orario lavorativo. I valori di cui alle lettere b), d) ed e), sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono ai periodi di presentazione degli elenchi riepilogativi di ciascun soggetto passivo stabiliti conformemente all’articolo 263 della direttiva 2006/112/CE.
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