Art. 36
In vigore dal 7 ott 2010
1. Le autorità competenti di ogni Stato membro designano almeno un funzionario di collegamento di Eurofisc. I funzionari di collegamento di Eurofisc sono funzionari competenti ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera c), e svolgono le attività di cui all’, paragrafo 2. Essi continuano a rispondere esclusivamente alle loro amministrazioni nazionali.
2. I funzionari di collegamento degli Stati membri che partecipano ad uno specifico ambito di attività di Eurofisc (in prosieguo «funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti») designano, per un periodo di tempo determinato, un coordinatore (in prosieguo «coordinatore dell’ambito di attività di Eurofisc») fra i funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc:
a)
raccolgono le informazioni ricevute dai funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti e le rendono accessibili agli altri funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti. Le informazioni sono scambiate con mezzi elettronici;
b)
provvedono affinché le informazioni ricevute dai funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti vengano elaborate, come convenuto dai partecipanti all’ambito di attività, e rendono accessibili i risultati ai funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti;
c)
forniscono un feedback ai funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:904:oj#art-36