Art. 39

In vigore dal 7 ott 2010
1.   Le informazioni di cui all’articolo 361 della direttiva 2006/112/CE, fornite da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità allo Stato membro di identificazione all’inizio delle sue attività, sono presentate in forma elettronica. Le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento. 2.   Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui le informazioni sono pervenute da parte del soggetto passivo non stabilito. Allo stesso modo le autorità competenti degli altri Stati membri ricevono la comunicazione del numero di identificazione attribuito. Le modalità tecniche per la trasmissione di tali informazioni, compreso un messaggio elettronico comune, sono definite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 3.   Lo Stato membro di identificazione informa senza indugio per via elettronica le competenti autorità degli altri Stati membri dell’esclusione di un soggetto passivo non stabilito dal registro di identificazione.
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