Art. 42

In vigore dal 7 ott 2010
Gli Stati membri notificano per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri i pertinenti numeri di conto bancario per l’accredito dei pagamenti effettuati a norma dell’. Gli Stati membri notificano senza indugio per via elettronica alle competenti autorità degli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica dell’aliquota normale dell’imposta.
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