Art. 31
In vigore dal 7 ott 2010
1. L’autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché le persone aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e per via elettronica, in particolare i servizi di cui all’allegato II della direttiva 2006/112/CE, siano autorizzati, per le esigenze di questo tipo di operazione, a ottenere conferma per via elettronica della validità del numero d’identificazione IVA di una data persona nonché del nome e dell’indirizzo corrispondenti. Tali informazioni devono corrispondere ai dati indicati all’.
2. Ciascuno Stato membro fornisce con mezzi elettronici la conferma del nome e dell’indirizzo della persona alla quale è stato attribuito il numero di identificazione IVA in conformità della sua normativa in materia di protezione dei dati.
3. Nel periodo previsto all’articolo 357 della direttiva 2006/112/CE il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:904:oj#art-31