Art. 28

In vigore dal 7 ott 2010
1.   Previo accordo fra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata, e secondo le modalità fissate da quest’ultima, agenti autorizzati dall’autorità richiedente possono, al fine di scambiare le informazioni di cui all’, essere presenti negli uffici delle autorità amministrative dello Stato membro interpellato o in qualsiasi altro luogo nei quali tali autorità esercitano le loro funzioni. Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui possono accedere gli agenti dell’autorità interpellata, agli agenti dell’autorità richiedente ne è fornita copia. 2.   Previo accordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata, e in base alle modalità stabilite da quest’ultima agenti designati dall’autorità richiedente possono essere presenti durante le indagini amministrative svolte nel territorio dello Stato membro interpellato al fine di scambiare le informazioni di cui all’. Tali indagini amministrative sono svolte esclusivamente dagli agenti dell’autorità interpellata. Gli agenti dell’autorità richiedente non esercitano i poteri di controllo di cui sono titolari gli agenti dell’autorità interpellata. Tuttavia possono avere accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per il tramite degli agenti dell’autorità interpellata ed esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’indagine amministrativa. 3.   Gli agenti dell’autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.
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Art. 28 Regolamento (UE) 2010/904 — Testo vigente | Portale Normativo