Art. 29

In vigore dal 7 ott 2010
Gli Stati membri possono convenire di procedere a controlli simultanei nel caso in cui ritengano che tali controlli siano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.
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Art. 29 Regolamento (UE) 2010/904 — Testo vigente | Portale Normativo