Art. 30
In vigore dal 7 ott 2010
1. Uno Stato membro individua autonomamente i soggetti passivi sui quali intende proporre un controllo simultaneo. L’autorità competente di detto Stato membro informa l’autorità competente degli altri Stati membri interessati circa i casi proposti per un controllo simultaneo. Per quanto possibile, motiva la sua scelta fornendo le informazioni che l’hanno determinata. Indica il periodo di tempo durante il quale occorre eseguire detti controlli.
2. L’autorità competente dello Stato membro che riceve la proposta di controllo simultaneo, conferma all’autorità omologa l’assenso o comunica il suo rifiuto motivato quanto all’esecuzione di tale controllo in linea di massima entro due settimane dal ricevimento della proposta, ma al più tardi entro un mese.
3. Le autorità competenti degli Stati membri interessati designano un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:904:oj#art-30