Art. 33
In vigore dal 7 ott 2010
1. Per promuovere e facilitare la cooperazione multilaterale nella lotta contro le frodi in materia di IVA, il presente capo istituisce una rete per lo scambio rapido di informazioni mirate tra Stati membri, in prosieguo denominata «Eurofisc».
2. Nel contesto di Eurofisc, gli Stati membri:
a)
stabiliscono un meccanismo multilaterale di allerta precoce nel quadro della lotta alle frodi in materia di IVA;
b)
coordinano lo scambio rapido multilaterale di informazioni mirate nel quadro dei settori in cui Eurofisc opera (in prosieguo «ambiti di attività di Eurofisc»);
c)
coordinano i lavori dei funzionari di collegamento di Eurofisc degli Stati membri partecipanti in risposta alle allerte ricevute.
Storico versioni
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