Art. 24

In vigore dal 7 ott 2010
Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini degli articoli da 17 a 21, si scambino informazioni con mezzi elettronici, adottano tutte le misure necessarie ad assicurare l’osservanza dell’. Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni siano scambiate utilizzando la rete CCN/CSI.
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