Art. 22

In vigore dal 7 ott 2010
1.   Per fornire alle amministrazioni tributarie un livello ragionevole di garanzia circa la qualità e l’affidabilità delle informazioni disponibili tramite il sistema elettronico di cui all’, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i dati forniti da soggetti passivi e da persone giuridiche che non sono soggetti passivi per la loro identificazione ai fini dell’IVA in conformità dell’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE, siano, a loro giudizio, completi e esatti. Gli Stati membri attuano procedure di verifica di tali dati in base ai risultati della loro valutazione del rischio. Le verifiche sono effettuate, in linea di massima, prima dell’identificazione o, qualora prima dell’identificazione siano effettuate solo verifiche preliminari, entro sei mesi da tale identificazione. 2.   Gli Stati membri informano il comitato di cui all’, paragrafo 1, delle misure attuate a livello nazionale per garantire la qualità e l’affidabilità delle informazioni conformemente al paragrafo 1.
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