Art. 16

In vigore dal 7 ott 2010
L’autorità competente che fornisce informazioni a norma degli o 15, può chiedere all’autorità competente che riceve le informazioni di inviare un feedback. Laddove tale richiesta sia formulata, l’autorità competente che riceve le informazioni, fatte salve le norme sul segreto fiscale e la protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, lo invia il più rapidamente possibile a condizione che ciò non imponga un onere amministrativo sproporzionato. Le modalità pratiche sono stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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Art. 16 Regolamento (UE) 2010/904 — Testo vigente | Portale Normativo