Art. 13
In vigore dal 7 ott 2010
1. L’autorità competente di ogni Stato membro trasmette senza preventiva richiesta le informazioni di cui all’ con l’autorità competente di ogni altro Stato membro interessato nelle seguenti situazioni:
a)
se la tassazione deve aver luogo nello Stato membro di destinazione e se le informazioni fornite dallo Stato membro di origine sono necessarie all’efficacia del sistema di controllo dello Stato membro di destinazione;
b)
se uno Stato membro ha motivo di credere che nell’altro Stato membro è stata o potrebbe essere stata violata la legislazione sull’IVA;
c)
se esiste un rischio di perdita di gettito fiscale nell’altro Stato membro.
2. Lo scambio di informazioni senza preventiva richiesta è automatico, conformemente all’, o spontaneo, conformemente all’.
3. Le informazioni sono trasmesse mediante formulari tipo adottati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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