Art. 8

In vigore dal 14 set 2010
1.   Qualora i prodotti previsti dal piano non siano disponibili nei magazzini d’intervento situati sul territorio dello Stato membro in cui sono richiesti, la Commissione autorizza, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007, il trasferimento di tali prodotti da uno Stato membro sul cui territorio sono in giacenza all’intervento verso lo Stato membro in cui saranno utilizzati per l’esecuzione del piano. Lo Stato membro destinatario dei prodotti indice o fa indire una gara per determinare le condizioni meno onerose per la fornitura. Le spese relative al trasporto intra-unionale sono oggetto di un’offerta espressa in moneta: esse non possono essere oggetto di pagamenti in natura. Le disposizioni dell’, paragrafo 7 del presente regolamento si applicano nel quadro della gara in parola. 2.   Le spese di trasporto intra-unionale sono assunte dall’Unione e vengono rimborsate allo Stato membro. A tal fine la domanda di rimborso reca tutti i documenti giustificativi necessari, relativi in particolare al trasporto effettuato. La spesa è imputata agli stanziamenti di cui all’, paragrafo 3, lettera b). Una volta che gli stanziamenti siano stati interamente attribuiti, qualsiasi finanziamento unionale supplementare per i trasporti intra-unionali viene concesso secondo il disposto dell’, paragrafo 3. 3.   Il bando di gara indica la possibilità, per l’operatore, di presentare un’offerta che verte sulla mobilitazione sul mercato dell’Unione dei prodotti agricoli o alimentari da fornire e sulla loro presa in consegna presso l’organismo d’intervento fornitore, senza trasferimento degli stessi a destinazione dello Stato membro richiedente. In tal caso, colui cui è stata attribuita la fornitura non sono versate spese di trasporto intra-unionale. Lo Stato membro richiedente informa lo Stato membro fornitore dell’identità di colui al quale è stata attribuita la fornitura. 4.   Prima di ritirare le merci, l’aggiudicatario costituisce una cauzione di importo pari al prezzo di acquisto all’intervento applicabile il giorno stabilito per la presa in consegna, maggiorato del 10 %. La cauzione è costituita conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. Ai fini dell’applicazione del titolo V di detto regolamento l’obbligazione principale è costituita dall’esecuzione della fornitura nello Stato membro destinatario. L’avvenuta esecuzione della fornitura dei prodotti è provata mediante presentazione di un documento di presa in consegna rilasciato dall’organismo d’intervento destinatario. 5.   In caso di trasferimento, lo Stato membro destinatario informa lo Stato membro fornitore dell’identità di colui al quale è stata attribuita la fornitura. L’organismo d’intervento dello Stato membro fornitore dei prodotti mette questi ultimi a disposizione dell’aggiudicatario della fornitura o di un suo rappresentante debitamente autorizzato, dietro presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall’organismo d’intervento dello Stato membro destinatario. L’autorità competente accerta che la merce sia stata assicurata secondo condizioni appropriate. La dichiarazione di spedizione emessa dall’organismo d’intervento dello Stato membro fornitore reca una delle diciture riportate nell’allegato I. L’organismo d’intervento dello Stato membro fornitore notifica senza indugio all’autorità competente dello Stato membro destinatario la data di fine delle operazioni di ritiro. Le spese di trasporto intra-unionale sono sostenute dallo Stato membro destinatario dei prodotti di cui trattasi, per i quantitativi effettivamente presi in consegna. 6.   Le eventuali perdite sono contabilizzate secondo le disposizioni dell’allegato X, lettera c) del regolamento (CE) n. 884/2006.
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