Art. 3
In vigore dal 14 set 2010
1. Il periodo di esecuzione del piano inizia il 1o ottobre e termina il 31 dicembre dell’anno successivo.
2. Le operazioni di ritiro dei prodotti dalle scorte d’intervento sono effettuate a partire dal 1o ottobre sino al 31 agosto dell’anno successivo, con un ritmo regolare ed adeguato alle esigenze di esecuzione del piano.
Il 70 % dei quantitativi di cui all’, paragrafo 3, lettera a), punto ii), deve essere ritirato dalle scorte anteriormente al 1o luglio dell’anno di esecuzione del piano. Tuttavia tale obbligo non si applica per le assegnazioni che vertono su quantitativi pari o inferiori a 500 tonnellate. I quantitativi che non sono stati ritirati dalle scorte di intervento al 30 settembre dell’anno di esecuzione del piano non sono assegnati allo Stato membro aggiudicatario designato, nell’ambito del piano di cui trattasi.
Tuttavia nel caso del burro e del latte scremato in polvere, il 70 % dei prodotti deve essere ritirato dalle scorte di intervento anteriormente al 1o febbraio dell’anno di esecuzione del piano. Tale obbligo non si applica per le assegnazioni che vertono su quantitativi pari o inferiori a 500 tonnellate.
In caso di superamento dei termini di cui al primo, secondo e terzo comma, le spese di ammasso dei prodotti d’intervento non sono più assunte in carico dall’Unione. Questa disposizione non si applica ai prodotti che non sono stati ritirati dalle scorte d’intervento al 30 settembre dell’anno di esecuzione del piano.
I prodotti da ritirare devono essere prelevati dalle scorte di intervento entro un termine di sessanta giorni dalla data di firma del contratto da parte dell’aggiudicatario della fornitura oppure, in caso di trasferimenti, entro un termine di sessanta giorni dalla notifica trasmessa dall’autorità competente dello Stato membro destinatario all’autorità competente dello Stato membro fornitore.
3. Per i prodotti da mobilitare sul mercato in applicazione dell’, paragrafo 3, lettera a), punti iii) e iv), le operazioni di pagamento per i prodotti che devono essere forniti dall’operatore devono essere completate entro il 1o settembre dell’anno di esecuzione del piano.
4. Durante il periodo di esecuzione del piano, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le eventuali modifiche relative all’esecuzione dello stesso sul loro territorio entro il limite dei mezzi finanziari messi a loro disposizione. Tale comunicazione è corredata di tutte le informazioni utili. Si procede ad una revisione del piano se le modifiche giustificate riguardano almeno il 5 % delle quantità o dei valori previsti per prodotto nel piano dell’Unione.
5. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le riduzioni di spesa prevedibili nell’applicazione del piano. La Commissione può destinare le risorse disponibili ad altri Stati membri, in funzione delle loro richieste e dell’effettiva utilizzazione dei prodotti messi a disposizione nonché dei finanziamenti concessi nel corso degli esercizi precedenti.
Storico versioni
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