Art. 1

In vigore dal 14 set 2010
1.   Gli Stati membri che intendono attuare l’azione, prevista all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, a favore degli indigenti nell’Unione, ne informano ogni anno la Commissione, al più tardi il 1o febbraio precedente il periodo d’esecuzione del piano annuale di cui all’ del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione entro il 31 maggio: a) i quantitativi di ciascun prodotto, espressi in tonnellate, necessari per eseguire il piano sul loro territorio nell’esercizio in questione; b) sotto quale forma i prodotti saranno distribuiti ai beneficiari; c) i criteri di ammissibilità dei beneficiari; d) eventualmente, l’aliquota delle spese che possono essere poste a carico dei beneficiari, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, lettera b) del regolamento (CE) n. 1234/2007. 3.   Ai fini del presente regolamento, per «indigenti» si intendono persone fisiche, individui e famiglie o gruppi composti da tali persone, la cui situazione di dipendenza sociale e finanziaria è constatata o riconosciuta in base a criteri di ammissibilità adottati dalle autorità competenti o giudicata sulla base dei criteri adottati dalle organizzazioni caritative e approvati dalle autorità competenti.
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