Art. 4
In vigore dal 14 set 2010
1. L’esecuzione del piano comporta:
a)
la fornitura dei prodotti prelevati dalle scorte d’intervento;
b)
la fornitura dei prodotti mobilitati sul mercato dell’Unione in applicazione delle disposizioni di cui all’, paragrafo 3, lettera a), punti iii) e iv);
c)
la fornitura di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento.
2. I prodotti mobilitati sul mercato, di cui al paragrafo 1, lettera b), devono appartenere allo stesso gruppo di prodotti del prodotto temporaneamente indisponibile nelle scorte d’intervento.
Tuttavia, qualora non vi sia disponibilità di riso nelle scorte di intervento, la Commissione può autorizzare il prelievo di cereali dalle scorte di intervento in pagamento della fornitura di riso e di prodotti a base di riso mobilitati sul mercato.
Parimenti, qualora non vi sia disponibilità di cereali nelle scorte di intervento, la Commissione può autorizzare il prelievo di riso dalle scorte di intervento in pagamento della fornitura di cereali e di prodotti a base di cereali mobilitati sul mercato.
La mobilitazione di un determinato prodotto sul mercato può avvenire solamente dopo che siano state attribuite tutte le forniture previste, relative a tutti i quantitativi del prodotto dello stesso gruppo che devono essere ritirati dalle scorte d’intervento in applicazione dell’, paragrafo 3, lettera a), punto ii), compresi i quantitativi da trasferire in applicazione dell’. L’autorità nazionale competente informa la Commissione dell’avvio delle procedure di mobilitazione sul mercato.
3. Qualora la fornitura riguardi prodotti prelevati dalle scorte d’intervento, le autorità nazionali competenti organizzano o fanno organizzare una gara per stabilire le condizioni di fornitura più vantaggiose. Il bando stabilisce con precisione la natura e le caratteristiche del prodotto da fornire. Il prodotto da distribuire proviene dalle scorte d’intervento, allo stato originale oppure condizionato e/o trasformato, oppure è reperito sul mercato dietro pagamento effettuato con un prodotto proveniente dalle scorte d’intervento.
La gara riguarda:
a)
le spese di trasformazione e/o di condizionamento dei prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; oppure
b)
il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, eventualmente condizionati, che possono essere ottenuti utilizzando i prodotti provenienti dalle scorte d’intervento mediante la fornitura in pagamento di tali prodotti; oppure
c)
il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento.
Nel caso di cui al secondo comma, lettera c), trattandosi di fornitura di cereali o di prodotti cerealicoli, la gara di licitazione specifica che il prodotto in oggetto è un dato cereale detenuto da un organismo d’intervento; trattandosi di fornitura di prodotti lattiero-caseari, la gara di licitazione specifica il prodotto da ritirare dalle scorte di un organismo d’intervento, burro o latte in polvere in funzione delle disponibilità di tale organismo.
Nel caso di cui al secondo comma, lettera c), se si tratta della fornitura di riso o di prodotti a base di riso in cambio di cereali ritirati dalle scorte di intervento, la gara di licitazione specifica che il prodotto da ritirare è un dato cereale detenuto da un organismo di intervento. Parimenti, qualora la fornitura riguardi cereali o prodotti a base di cereali in cambio di riso ritirato dalle scorte di intervento, nel bando di gara è specificato che il prodotto da ritirare è riso detenuto da un organismo di intervento.
Qualora la fornitura preveda la trasformazione e/o il condizionamento del prodotto, nel bando di gara è menzionato l’obbligo, per l’aggiudicatario, di costituire una cauzione a favore dell’organismo d’intervento prima di prendere in consegna il prodotto, a norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (4), per un importo pari al prezzo d’intervento applicabile il giorno stabilito per la presa in consegna, maggiorato del 10 %. Ai fini dell’applicazione del titolo V di detto regolamento, l’esigenza principale è costituita dalla fornitura del prodotto alla destinazione prevista. In caso di consegna successiva alla fine del periodo di esecuzione del piano di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento la cauzione incamerata corrisponde al 15 % dell’importo garantito. L’importo restante della cauzione è inoltre incamerato nella misura di un ulteriore 2 % per giorno di superamento. Il presente comma non si applica se il prodotto ritirato dalle scorte d’intervento è messo a disposizione dell’aggiudicatario della fornitura in pagamento di una fornitura già effettuata.
4. Qualora la fornitura preveda prodotti agricoli o derrate alimentari da mobilitare sul mercato, l’autorità nazionale competente organizza una gara per stabilire le condizioni di fornitura più vantaggiose. Il bando stabilisce con precisione la natura e le caratteristiche del prodotto o della derrata alimentare da mobilitare, le prescrizioni relative al condizionamento e all’etichettatura, nonché gli altri obblighi inerenti alla fornitura. Il contratto di fornitura è stipulato con l’aggiudicatario a condizione che quest’ultimo depositi una cauzione equivalente al 110 % dell’importo dell’offerta da lui presentata, intestata all’organismo d’intervento, a norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85.
La gara riguarda tutte le spese per la fornitura e le offerte riguardano, a seconda dei casi:
a)
il quantitativo massimo del prodotto agricolo o della derrata alimentare da mobilitare sul mercato, per un importo monetario stabilito nel bando; oppure
b)
l’importo monetario necessario per mobilitare sul mercato un quantitativo stabilito nel bando.
5. I prodotti provenienti dall’intervento o mobilitati sul mercato in applicazione dell’, paragrafo 3, lettera a), punti iii) e iv), o del paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo possono essere incorporati o aggiunti ad altri prodotti mobilitati sul mercato per la fabbricazione di derrate alimentari da distribuire in esecuzione del piano.
6. Le spese di trasporto vengono determinate mediante gara.
Gli Stati membri possono prevedere che la fornitura includa altresì il trasporto dei prodotti fino ai magazzini dell’organizzazione caritativa. In tal caso il trasporto è soggetto ad una particolare disposizione nel bando di gara e costituisce un elemento specifico dell’offerta del concorrente.
Le offerte relative al trasporto sono espresse in denaro.
Il pagamento delle spese di trasporto non può in alcun caso essere effettuato in prodotti.
7. Le gare debbono garantire la parità di accesso di tutti gli operatori aventi sede nell’Unione. A tal fine i relativi bandi vengono pubblicati nelle pubblicazioni amministrative ufficiali e vengono messi a disposizione, in forma completa, degli operatori che ne facciano richiesta.
8. I bandi di gara comportano le disposizioni necessarie relative all’esecuzione della fornitura, segnatamente in materia di qualità, di condizionamento e di marchiatura dei prodotti. Comportano altresì una disposizione in base alla quale qualora la qualità, il condizionamento o la marchiatura dei prodotti, verificati al momento della fornitura, non corrispondono esattamente alle prescrizioni stabilite, ma non impediscono tuttavia l’accettazione della merce ai fini dell’uso previsto, l’autorità competente può applicare decurtazioni al momento della fissazione dell’importo da pagare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:807:oj#art-4