Art. 9
In vigore dal 14 set 2010
Le domande di pagamento sono presentate alle autorità competenti di ciascuno Stato membro entro quattro mesi dall’avvenuta esecuzione dell’operazione di cui trattasi. Per le domande tardive, salvo in casi di forza maggiore, si applica una detrazione del 20 %. Le domande presentate oltre dieci mesi dopo l’avvenuta esecuzione dell’operazione sono inammissibili.
Le autorità competenti precedono al pagamento entro due mesi dalla presentazione della domanda.
Tuttavia, il termine di cui al secondo comma può essere sospeso mediante notifica per iscritto all’operatore o all’organizzazione incaricata della distribuzione dei prodotti, qualora i documenti giustificativi presentino gravi anomalie. Il termine continua a decorrere dalla data di ricevimento dei documenti richiesti, che devono essere trasmessi entro un termine di trenta giorni di calendario. Se i documenti non sono trasmessi entro tale termine, si applica la detrazione di cui al primo comma.
Salvo casi di forza maggiore e tenendo conto dell’eventuale sospensione di cui al terzo comma, il mancato rispetto del termine di due mesi previsto dal secondo comma dà luogo ad una riduzione del rimborso allo Stato membro a norma dell’ del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (6).
Storico versioni
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