Art. 10

In vigore dal 14 set 2010
1.   Gli Stati membri devono prendere i provvedimenti necessari per garantire che: a) i prodotti d’intervento ed eventualmente gli stanziamenti per mobilitare i prodotti sul mercato siano destinati all’uso e ai fini previsti dall’articolo 27, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007; b) le merci che non sono consegnate alla rinfusa ai beneficiari rechino chiaramente visibile sull’imballaggio la dicitura «aiuto UE» e la riproduzione della bandiera dell’Unione europea, conforme alle istruzioni riportate nell’allegato II; c) le organizzazioni caritative incaricate dell’attuazione del piano tengano un’adeguata contabilità, corredata di tutti i documenti giustificativi, e ne consentano l’accesso alle competenti autorità per i controlli necessari; d) le gare di licitazione siano conformi al disposto degli e le forniture siano effettuate a norma delle disposizioni del presente regolamento; in particolare, gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili quando i prodotti non sono ritirati entro il periodo di cui all’, paragrafo 2. 2.   I controlli delle autorità competenti sono effettuati a partire dalla presa in consegna dei prodotti all’uscita dalle scorte d’intervento o, eventualmente, dalla mobilitazione dei prodotti sul mercato in applicazione dell’, paragrafo 3, lettera a), punti iii) e iv), o dell’, paragrafo 1, lettera c), durante tutte le fasi del processo di esecuzione del piano e a tutti i livelli della catena di distribuzione. I controlli sono svolti durante l’intero periodo di esecuzione del piano, in tutte le fasi, anche a livello locale. I controlli vertono almeno sul 5 % dei quantitativi per tipo di prodotti di cui all’, paragrafo 3, lettera a), punto ii). Questa percentuale di controlli si applica ad ogni fase del processo di esecuzione, esclusa la fase della distribuzione agli indigenti, tenendo conto dei criteri di rischio. I controlli mirano a verificare le operazioni di entrata e di uscita dei prodotti nonché il trasferimento dei medesimi fra gli operatori successivi. Essi comportano anche un raffronto tra le scorte contabilizzate e le scorte fisiche dei prodotti selezionati per i controlli. 3.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire la regolarità delle operazioni di esecuzione del piano e per prevenire e sanzionare le irregolarità. A tal fine, essi possono segnatamente sospendere la partecipazione degli operatori alle procedure di gara o delle organizzazioni incaricate della distribuzione ai piani, a seconda della natura e della gravità delle inosservanze o delle irregolarità constatate.
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Art. 10 Regolamento (UE) 2010/807 — Testo vigente | Portale Normativo