Art. 2

In vigore dal 14 set 2010
1.   Entro il 1o ottobre di ogni anno la Commissione adotta un piano annuale di distribuzione, per Stato membro, dei prodotti alimentari destinati agli indigenti, qui di seguito denominato «piano». Per la ripartizione delle risorse tra gli Stati membri la Commissione tiene conto delle stime più attendibili circa il numero degli indigenti negli Stati membri in questione. Essa tiene altresì conto dell’esecuzione e dell’utilizzazione nel corso degli esercizi precedenti, in particolare in base alle relazioni di cui all’. 2.   Prima di redigere il piano, la Commissione consulta le principali organizzazioni che conoscono i problemi degli indigenti nell’Unione. 3.   Il piano prevede in particolare: a) per ogni Stato membro che partecipa all’azione, i seguenti elementi: i) l’importo finanziario massimo messo a disposizione per l’attuazione della sua parte di piano; ii) il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi pagatori o d’intervento, nel prosieguo denominati congiuntamente «organismi d’intervento»; iii) lo stanziamento, ripartito per prodotto, messo a sua disposizione per poter acquistare sul mercato dell’Unione i prodotti che, al momento dell’adozione del piano, risultino temporaneamente indisponibili nelle scorte degli organismi d’intervento. Lo stanziamento viene stabilito per ciascun prodotto tenendo conto del quantitativo che figura nella comunicazione degli Stati membri a norma dell’, paragrafo 2, dei quantitativi mancanti nelle scorte d’intervento, dei prodotti richiesti e assegnati nel corso degli esercizi precedenti e della loro utilizzazione effettiva. Lo stanziamento è espresso in euro in base al valore contabile dei prodotti non disponibili nelle scorte d’intervento, determinato conformemente all’, paragrafo 1; iv) eventualmente, uno stanziamento per l’acquisto sul mercato dell’Unione dei prodotti non disponibili nello Stato membro in cui sono richiesti, qualora il trasferimento intra-unionale necessario per l’esecuzione del piano sul suo territorio verta su un quantitativo pari o inferiore a 60 t per prodotto non disponibile. Questo stanziamento è espresso in euro in base al valore contabile del prodotto, determinato conformemente all’, paragrafo 1; b) gli stanziamenti necessari per finanziare le spese di trasporto intra-unionale dei prodotti detenuti da un organismo d’intervento in uno Stato membro diverso da quello in cui il prodotto è richiesto. 4.   La Commissione provvede quanto prima alla pubblicazione del piano.
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