Art. 5
In vigore dal 14 set 2010
1. Ai fini della contabilizzazione da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e fatto salvo l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione (5), il valore contabile dei prodotti d’intervento mobilitati nel quadro del presente regolamento corrisponde, per ogni esercizio, al prezzo d’intervento in vigore il 1o ottobre.
Per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro, il valore contabile dei prodotti d’intervento è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di cambio applicabile il 1o ottobre.
2. Qualora i prodotti d’intervento siano trasferiti da uno Stato membro ad un altro, lo Stato membro fornitore contabilizza il prodotto consegnato a valore zero, mentre lo Stato membro destinatario lo contabilizza come entrata relativa al mese di uscita, al prezzo determinato conformemente al paragrafo 1.
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