Art. 7

In vigore dal 14 set 2010
1.   Su richiesta debitamente giustificata presentata alle autorità competenti di ciascuno Stato membro, gli organismi designati per la distribuzione dei prodotti ottengono il rimborso delle spese di trasporto sul territorio dello Stato membro fra i magazzini di stoccaggio degli enti caritativi e i luoghi di distribuzione ai beneficiari. 2.   Su richiesta debitamente giustificata, presentata dai suddetti organismi, le competenti autorità di ciascuno Stato membro possono rimborsare le spese amministrative connesse con le forniture previste dal presente regolamento, nei limiti dell’1 % del valore dei prodotti messi a loro disposizione, determinato in base all’, paragrafo 1. 3.   Le spese di cui ai paragrafi 1 e 2 sono rimborsate agli Stati membri nei limiti dei mezzi finanziari disponibili messi a disposizione per l’esecuzione del piano in ciascuno Stato membro. Le spese di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono essere oggetto di un pagamento in prodotti.
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