Art. 11

In vigore dal 14 set 2010
Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, entro il 30 giugno, una relazione sull’esecuzione del piano nel loro territorio durante l’esercizio precedente. La relazione comprende un bilancio di esecuzione da cui risultino: a) i quantitativi dei vari prodotti presi in consegna dai depositi d’intervento; b) la natura, la quantità e il valore delle merci distribuite ai beneficiari, distinguendo le merci distribuite tali e quali da quelle sotto forma di prodotti trasformati o sotto forma di prodotti ottenuti mediante sostituzione nonché i coefficienti di trasformazione; c) le spese di trasporto e trasferimento; d) le spese amministrative; e) il numero dei beneficiari nel corso dell’esercizio. La relazione indica le misure di controllo applicate per verificare che le merci abbiano raggiunto l’obiettivo previsto nonché i destinatari finali. Essa precisa in particolare il tipo e il numero dei controlli effettuati, i risultati ottenuti nonché i casi d’applicazione delle sanzioni di cui all’, paragrafo 3. La relazione costituisce un elemento determinante di cui si tiene conto nell’elaborare i successivi piani.
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