Art. 7

In vigore dal 22 dic 2009
I divieti di cui all', lettera b) e all', paragrafo 2 non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.
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