Art. 12
In vigore dal 22 dic 2009
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi sono tenuti a:
a)
fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i conti e gli importi congelati a norma dell', alle autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato III per il paese in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o tramite l'autorità competente di cui ai siti web elencati nell'allegato III; e
b)
collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.
3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.
Storico versioni
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