Art. 9

In vigore dal 22 dic 2009
1.   In deroga all', le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’ sono stati inseriti o nell'allegato II o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima di tale data; b) i fondi o le risorse economiche in questione saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencato nell'allegato II; e d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato. 2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1.
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Art. 9 Regolamento (UE) 2009/1284 — Testo vigente | Portale Normativo