Art. 4
In vigore dal 22 dic 2009
1. In deroga agli , le autorità competenti degli Stati membri indicate ai siti web elencati nell’allegato III possono autorizzare:
a)
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna, purché siano destinate unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Unione europea, ovvero ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea e dell'ONU;
b)
la concessione di finanziamenti, la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attrezzature o programmi e operazioni di cui alla lettera a);
c)
la concessione di finanziamenti, la prestazione di assistenza finanziaria,di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti a materiale militare non letale destinato unicamente all’uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell’ONU e dell’Unione, o alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione europea e dell’ONU;
d)
la concessione di finanziamenti, la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti a veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, destinati esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione europea e dei suoi Stati membri nella Repubblica di Guinea.
2. Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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