Art. 3

In vigore dal 22 dic 2009
È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti a beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (4) o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nella Repubblica di Guinea o destinati ad essere utilizzati in tale paese; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o fornire l'assistenza tecnica connessa a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Repubblica di Guinea o destinati ad essere utilizzati in tale paese; c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).
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