Art. 6
In vigore dal 22 dic 2009
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, di proprietà di, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell’allegato II.
2. È vietato mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato II fondi o risorse economiche, o destinarli a loro vantaggio.
3. Nell'allegato II sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 3 bis della posizione comune 2009/788/PESC, come singoli membri del Consiglio nazionale per la democrazia e lo sviluppo (CNDS) o persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati.
4. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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