Art. 1

In vigore dal 22 dic 2009
Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «attrezzature che potrebbero essere utilizzate ai fini di repressione interna», le merci di cui all’allegato I; b) «assistenza tecnica», qualsiasi supporto tecnico di riparazione, sviluppo, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o della capacità o servizi di consulenza, comprese le forme verbali di assistenza; c) «servizi di intermediazione», le attività di persone, entità e società che agiscono da intermediari acquistando, vendendo o disponendo il trasferimento di beni e tecnologie o che negoziano o organizzano transazioni che comportano il trasferimento di beni o tecnologie; d) «fondi», le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, ivi compresi, sebbene in via non esaustiva: i) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento; ii) depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari; iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivativi; iv) interessi, dividendi o altri redditi o plusvalore derivanti o generati dalle attività; v) crediti, diritti di compensazione, garanzie, fideiussioni e altri impegni finanziari; vi) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; vii) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; e) «congelamento di fondi», il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio; f) «risorse economiche», le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; g) «congelamento delle risorse economiche», il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche; h) «territorio dell'Unione», i territori a cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
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