Art. 1
In vigore dal 22 dic 2009
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«attrezzature che potrebbero essere utilizzate ai fini di repressione interna», le merci di cui all’allegato I;
b)
«assistenza tecnica», qualsiasi supporto tecnico di riparazione, sviluppo, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o della capacità o servizi di consulenza, comprese le forme verbali di assistenza;
c)
«servizi di intermediazione», le attività di persone, entità e società che agiscono da intermediari acquistando, vendendo o disponendo il trasferimento di beni e tecnologie o che negoziano o organizzano transazioni che comportano il trasferimento di beni o tecnologie;
d)
«fondi», le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, ivi compresi, sebbene in via non esaustiva:
i)
contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
ii)
depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;
iii)
titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivativi;
iv)
interessi, dividendi o altri redditi o plusvalore derivanti o generati dalle attività;
v)
crediti, diritti di compensazione, garanzie, fideiussioni e altri impegni finanziari;
vi)
lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;
vii)
documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
e)
«congelamento di fondi», il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
f)
«risorse economiche», le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
g)
«congelamento delle risorse economiche», il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;
h)
«territorio dell'Unione», i territori a cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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