Art. 2
In vigore dal 22 dic 2009
È vietato:
a)
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che potrebbero essere utilizzate ai fini di repressione interna, originarie o meno dell'Unione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nella Repubblica di Guinea o destinate ad essere utilizzate in tale paese;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nella Repubblica di Guinea o destinati ad essere utilizzati in tale paese;
c)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nella Repubblica di Guinea o destinati ad essere utilizzati in tale paese;
d)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c).
Storico versioni
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