Art. 10
In vigore dal 22 dic 2009
1. L’, paragrafo 2 non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti della persona fisica o giuridica, entità o organismo figuranti nell'elenco, purché gli eventuali versamenti su tali siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.
2. L’, paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
a)
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
b)
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’ sono stati inseriti nell'allegato II,
purché tali interessi, altri profitti, pagamenti o strumenti finanziari siano congelati in conformità dell', paragrafo 1.
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