Art. 15

In vigore dal 22 dic 2009
1.   La Commissione è autorizzata a: a) modificare l'allegato II sulla base delle decisioni adottate in relazione all'allegato della posizione comune 2009/788/PESC; e b) modificare l'allegato III in base alle informazioni fornite dagli Stati membri. 2.   La Commissione motiva dettagliatamente le decisioni adottate a norma del paragrafo 1, lettera a), offrendo alla persona, all’entità o all’organismo in questione la possibilità di formulare osservazioni al riguardo. 3.   La Commissione effettua il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento e conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.
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