Art. 15
In vigore dal 22 dic 2009
1. La Commissione è autorizzata a:
a)
modificare l'allegato II sulla base delle decisioni adottate in relazione all'allegato della posizione comune 2009/788/PESC; e
b)
modificare l'allegato III in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
2. La Commissione motiva dettagliatamente le decisioni adottate a norma del paragrafo 1, lettera a), offrendo alla persona, all’entità o all’organismo in questione la possibilità di formulare osservazioni al riguardo.
3. La Commissione effettua il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento e conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni
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