Art. 14
In vigore dal 22 dic 2009
L’allegato II riporta, laddove disponibili, le informazioni sulle persone fisiche incluse nell'elenco sufficienti ad identificarle.
Tali informazioni possono riguardare:
a)
cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli;
b)
data e luogo di nascita;
c)
cittadinanza;
d)
numero del passaporto e della carta d'identità;
e)
codice fiscale e numero di previdenza sociale;
f)
sesso;
g)
indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui si trovano;
h)
funzione o professione;
i)
data di designazione.
L'allegato II può inoltre contenere le informazioni che permettono l'identificazione di cui sopra relativi a membri della famiglia delle persone che figurano nell'elenco, a condizione che tali informazioni siano necessarie, in un caso specifico, al fine esclusivo di verificare l'identità della persona fisica in questione figurante nell'elenco.
L'allegato II indica altresì i motivi dell'inserimento nell'elenco, per esempio la funzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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