Art. 8

In vigore dal 22 dic 2009
1.   In deroga all', le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell’allegato III possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, alle condizioni che esse ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono: a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato II e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute, connesse alle prestazioni di servizi giuridici; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che lo Stato membro abbia comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che dovrebbe essere concessa una determinata autorizzazione. 2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1.
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