Art. 12

In vigore dal 30 nov 2009
Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, si provvede a determinare: — l’oggetto delle analisi menzionate all’, paragrafo 2, lettera b), — le modalità particolareggiate di selezione delle aziende contabili e il loro numero, da stabilire in funzione degli obiettivi di ciascuna analisi.
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