Art. 1

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Per le necessità della politica agricola comune, viene istituita una rete d’informazione contabile agricola («rete d’informazione»). 2.   La rete d’informazione si prefigge di raccogliere i dati contabili necessari in particolare: a) per una rilevazione annua dei redditi nelle aziende agricole che rientrano nel campo d’osservazione definito all’; b) per un’analisi del funzionamento economico di aziende agricole. 3.   Gli elementi ottenuti a norma del presente regolamento servono come base per la stesura, da parte della Commissione, delle relazioni sulla situazione dell’agricoltura e dei mercati agricoli, nonché sui redditi agricoli nella Comunità. Le relazioni presentate annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio, in particolare ai fini della fissazione annua dei prezzi dei prodotti agricoli.
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