Art. 1
In vigore dal 30 nov 2009
1. Per le necessità della politica agricola comune, viene istituita una rete d’informazione contabile agricola («rete d’informazione»).
2. La rete d’informazione si prefigge di raccogliere i dati contabili necessari in particolare:
a)
per una rilevazione annua dei redditi nelle aziende agricole che rientrano nel campo d’osservazione definito all’;
b)
per un’analisi del funzionamento economico di aziende agricole.
3. Gli elementi ottenuti a norma del presente regolamento servono come base per la stesura, da parte della Commissione, delle relazioni sulla situazione dell’agricoltura e dei mercati agricoli, nonché sui redditi agricoli nella Comunità. Le relazioni presentate annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio, in particolare ai fini della fissazione annua dei prezzi dei prodotti agricoli.
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