Art. 5

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Il campo d’osservazione di cui all’, paragrafo 2, lettera a) comprende le aziende agricole di dimensione economica superiore o uguale a un minimo espresso in euro pari a uno dei limiti inferiori delle classi di dimensione economica, quali definite nella tipologia comunitaria. 2.   Sono considerate aziende contabili le aziende agricole che: a) hanno una dimensione economica pari o superiore a un minimo da determinare a norma del paragrafo 1; b) sono gestite da agricoltori che dispongono di una contabilità o sono disposti e preparati a tenere una contabilità aziendale, e che accertano che i dati contabili della loro azienda vengano messi a disposizione della Commissione; c) sono nel loro complesso, e a livello delle singole circoscrizioni, rappresentative del campo d’osservazione. 3.   Il numero massimo di aziende contabili è di 105 000 per la Comunità. 4.   Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la dimensione economica minima e il numero di aziende contabili per ciascuna circoscrizione, sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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