Art. 18

In vigore dal 30 nov 2009
1.   La Commissione è assistita dal comitato comunitario per la rete d’informazione contabile agricola («comitato comunitario»). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il termine di cui all’, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3.   Il comitato comunitario è consultato allo scopo di: a) verificare della conformità dei piani di selezione delle aziende contabili alle disposizioni dell’; b) analizzare e valutare dei risultati annuali ponderati della rete d’informazione, tenuto conto in particolare di dati provenienti da altre fonti quali le statistiche e i conti economici complessivi. 4.   Il comitato comunitario può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal suo presidente, per iniziativa di quest’ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro. Nell’ottobre di ogni anno esso procede a un esame dell’evoluzione dei redditi agricoli nella Comunità, in particolare sulla base delle rilevazioni aggiornate della rete d’informazione. Esso viene tenuto regolarmente al corrente circa l’attività della rete d’informazione. 5.   Il presidente convoca le riunioni del comitato comunitario. Alle mansioni di segreteria del comitato comunitario provvede la Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1217:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo