Art. 16
In vigore dal 30 nov 2009
1. È vietato utilizzare a scopi fiscali i dati contabili individuali od ogni altra informazione individuale ottenuti in base al presente regolamento, nonché divulgare o utilizzare tali dati per fini diversi da quelli indicati all’.
2. Le persone che partecipano o hanno partecipato alla rete d’informazione sono tenute a non divulgare i dati contabili individuali o qualsiasi altra informazione individuale di cui siano venute a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o per altra via contestualmente all’esercizio delle loro funzioni.
3. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate al fine di perseguire le infrazioni alle disposizioni del paragrafo 2.
Storico versioni
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