Art. 17

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Il comitato nazionale, i comitati regionali, l’organo di collegamento e gli uffici contabili sono tenuti, ciascuno per quanto di sua competenza, a fornire alla Commissione qualsiasi informazione che essa chieda loro circa l’assolvimento dei loro compiti nel quadro del presente regolamento. Tali richieste d’informazione rivolte al comitato nazionale, ai comitati regionali oppure agli uffici contabili, nonché le relative risposte, vengono inoltrate per iscritto tramite l’organo di collegamento. 2.   Se le informazioni fornite sono insufficienti o se non giungono per tempo, la Commissione, con il concorso dell’organo di collegamento, può inviare degli esperti sul posto.
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