Art. 19

In vigore dal 30 nov 2009
1.   Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio generale dell’Unione europea, sezione Commissione, riguardano: a) le spese della rete d’informazione risultanti dalle retribuzioni forfetarie degli uffici contabili per l’assolvimento degli obblighi di cui agli ; b) tutte le spese concernenti i sistemi informatizzati di cui la Commissione si avvale per la raccolta, la verifica, l’elaborazione e la valutazione dei dati contabili forniti dagli Stati membri. Le spese di cui alla lettera b) includono, eventualmente, i costi relativi alla divulgazione dei risultati di tali iniziative, nonché agli studi e allo sviluppo di altri aspetti della rete contabile. 2.   Le spese sostenute per la costituzione e il funzionamento del comitato nazionale, dei comitati regionali e degli organi di collegamento non sono a carico del bilancio della Comunità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1217:oj#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo