Art. 19
In vigore dal 30 nov 2009
1. Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio generale dell’Unione europea, sezione Commissione, riguardano:
a)
le spese della rete d’informazione risultanti dalle retribuzioni forfetarie degli uffici contabili per l’assolvimento degli obblighi di cui agli ;
b)
tutte le spese concernenti i sistemi informatizzati di cui la Commissione si avvale per la raccolta, la verifica, l’elaborazione e la valutazione dei dati contabili forniti dagli Stati membri.
Le spese di cui alla lettera b) includono, eventualmente, i costi relativi alla divulgazione dei risultati di tali iniziative, nonché agli studi e allo sviluppo di altri aspetti della rete contabile.
2. Le spese sostenute per la costituzione e il funzionamento del comitato nazionale, dei comitati regionali e degli organi di collegamento non sono a carico del bilancio della Comunità.
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